Con la risposta n.59/2025 ad istanza di interpello in data 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento della rinuncia al credito vantato dal socio nei confronti della società. Da un lato la risposta è condivisibile nella parte in cui conferma (nonostante l’indicazione contraria dello stesso appellante, sulla quale chi scrive non può nascondere lo sconcerto) la perfetta coincidenza tra valore fiscale e valore nominale del credito, quando il creditore è persona fisica non esercente attività di impresa.
Dunque la rinuncia del credito da parte del socio persona fisica nei confronti della società non costituisce mai sopravvenienza attiva tassabile per quest’ultima, poiché l’art.88, comma 4-bis del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale” e come detto per una persona fisica non c’è mai discrasia tra valore fiscale e valore nominale del credito, tanto da non rendere neppure necessaria l’attestazione del valore fiscale da parte del socio.
Dall’altro lato, però, l’Agenzia ribadisce (e qui sta la parte assolutamente non condivisibile della risposta) che se il credito rinunciato afferisce ad un componente tassabile (nella fattispecie, un dividendo deliberato ma non ancora corrisposto), la rinuncia della somma a favore della società costituisce “incasso giuridico”, secondo la ben nota fictio di carattere giurisprudenziale.
Vengono così frustrate le aspettative di chi sperava di non leggere più la frase “incasso giuridico” nelle pronunzie dei giudici tributari o nella prassi ministeriale a seguito dell’approvazione del c.d. “decreto internazionalizzazione” del 2015. Nonostante la formulazione del comma 4-bis dell’art.88 del TUIR, per l’Agenzia delle Entrate nulla è cambiato: se un socio rinuncia ad un dividendo (o a un compenso) a favore della società debitrice, la somma viene considerata prima incassata e poi riversata alla società stessa a titolo di conferimento patrimoniale.
Se ne deve concludere che il contenzioso in materia è ben lungi dall’essere concluso.