Si rammentano le principali scadenze fiscali e contributive relativamente al mese di marzo 2025:
a) Certificazione unica: entro il 17 marzo 2025 i sostituti di imposta devono consegnare ai percipienti (lavoratori dipendenti, collaboratori, professionisti, agenti e procacciatori, eccetera) il modello CU2025 con il riepilogo dei compensi, delle provvigioni e dei redditi in generale corrisposti. Entro lo stesso termine occorre trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non abituale ed ai redditi diversi
b) Entro il 17 marzo 2025 i soggetti che hanno corrisposto utili nel corso dell’anno 2024 devono predisporre la certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) e consegnarla ai percipienti. Non è previsto invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
c) Versamento IVA annuale: entro il 17 marzo 2025 i soggetti passivi IVA possono versare l’imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale, in unica soluzione ovvero in rate mensili in scadenza la prima il 17 marzo e le successive al giorno 16 di ogni mese, ma non oltre dicembre. Il versamento può tuttavia essere posticipato alla data di scadenza delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,4 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.
d) Tassa annuale vidimazione libri sociali: entro il 17 marzo 2025 le società di capitali e gli enti equiparati devono versare tramite F24 la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili pari a € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera € 516.456,90 o € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione supera tale importo.
e) Trasmissione dei dati rilevanti per la dichiarazione dei redditi precompilata: entro il 17 marzo 2025 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate tutti i dati necessari per l’elaborazione della precompilata, quali ad esempio le spese assicurative, le spese di istruzione, le spese per asili nido, le spese di ristrutturazione e di risparmio energetico, gli interessi passivi sui mutui, ecc.
f) Versamenti fiscali e contributivi: entro il 17 marzo 2025 devono essere versate le somme dovute a titolo di IVA mensile febbraio 2025, di ritenute d’acconto con periodo di riferimento febbraio 2025, di contributi previdenziali INPS sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi relativi al mese di febbraio 2025 e di eventuale seconda rata delle imposte sui redditi ed assimilate, secondo acconto 2024, nel caso di lavoratori autonomi con compensi non superiori a € 180 mila annui.
g) Elenchi INTRASTAT mensili: entro il 25 marzo 2025 devono essere presentati gli elenchi delle operazioni intracomunitarie (vendite e/o acquisti) effettuate nel mese di febbraio 2025 dai soggetti obbligati alla cadenza mensile.
h) Certificazione Unica autonomi: entro il 31 marzo 2025 i sostituti di imposta devono provvedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo per esercizio di arte o professione abituale. Il termine è stato anticipato rispetto agli anni precedenti, in cui la scadenza era prevista al 31 ottobre.
i) Ravvedimento speciale: entro il 31 marzo 2025 i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale ed optano per l’adesione al c.d. ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022 devono provvedere al versamento degli importi dovuti, in unica soluzione ovvero nella prima rata, in caso di scelta per pagamento rateale.