Come noto, i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili OIC, nel caso detengano partecipazioni e titoli classificati nell’attivo circolante, devono procedere a svalutazione qualora il corso dei titoli nel mercato finanziario diminuisca per effetto di eventi negativi o a causa di perturbazioni imprevedibili.
Tuttavia a questa regola di carattere generale si contrappone da alcuni anni una rilevante eccezione: già il D.L.119/2018 aveva previsto la possibilità di non svalutare a seguito di fluttuazioni temporanee od altri eventi negativi, purché la perdita di valore non fosse da considerare durevole.
Era quindi lasciato alla discrezionalità del redattore del bilancio (organo amministrativo) il giudizio sul requisito della durevolezza della perdita, con la conseguenza che nel caso la perdita venisse considerata temporanea, non si era tenuti a svalutare e si evitava di evidenziare una perdita.
La possibilità di mantenere il valore di iscrizione in bilancio dei titoli o delle partecipazioni è stata poi prorogata negli anni da altri provvedimenti normativi successivi, da ultimo il D.M. 23/9/2024, che ha confermato questa disposizione anche per i bilanci relativi al 2024 di imminente redazione.
Il Decreto conferma l’applicazione della deroga ai titoli ed alle partecipazioni: sono quindi esclusi gli strumenti finanziari derivati, che devono continuare ad essere valutati a fair value.
Nel caso il redattore del bilancio intenda avvalersi della deroga, avendo giudicato non durevole la perdita maturata, dovrà porre in essere due importanti adempimenti:
- specificare in nota integrativa la differenza tra valore contabile e valore di mercato delle attività finanziarie, oltre alla motivazione che ha condotto al giudizio di non durevolezza della perdita;
- destinare a riserva indisponibile detta differenza.
La deroga potrà essere applicata anche solo ad una parte delle attività finanziarie detenute e non necessariamente su tutte; inoltre i titoli interessati sono sia quelli già presenti in contabilità, in quanto acquisiti in esercizi precedenti e già valorizzati nell’ultimo bilancio d’esercizio, sia quelli di nuova acquisizione che verranno valorizzati nel bilancio di prossima approvazione.