L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.63 del 4 marzo 2025, ha precisato condizioni e modalità della correzione di errori contabili rilevanti da parte di società di capitali il cui bilancio sia soggetto a revisione. Si ricorda al proposito che in base ai principi contabili nazionali (OIC 29) è possibile procedere alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti operando direttamente la rettifica nel bilancio dell’esercizio nel quale l’errore viene rilevato. In tal caso si procede ad imputare la rettifica sul patrimonio netto di apertura dell’esercizio, movimentando in linea generale la riserva “utili portati a nuovo”.
A questo proposito, l’Agenzia ha precisato che le condizioni per poter procedere alla correzione dell’errore (art.8 D.L.73/2022) sono le seguenti:
a) la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata e se si tratta di micro-impresa deve necessariamente redigere in forma ordinaria, in quanto occorre che venga applicato il principio di derivazione rafforzata;
b) la società deve avere il bilancio sottoposto a revisione nell’anno in cui l’errore viene rilevato (a nulla rilevando la non soggezione a revisione del bilancio dell’esercizio in cui l’errore contabile è stato commesso);
c) deve trattarsi di un errore contabile rilevante o anche non rilevante ai sensi del principio OIC 29 e non di un errore nell’applicazione della normativa fiscale;
d) l’errore può essere corretto nel bilancio dell’esercizio in cui l’errore viene rilevato, in conformità al principio OIC 29, imputando allo stesso esercizio anche gli effetti fiscali che la correzione comporta (nel caso specifico, l’acquisto di un cespite era stato registrato come costo di esercizio nel bilancio dell’anno “n” non soggetto a revisione e successivamente è stato riclassificato a cespite nell’esercizio “n+1”, riprendendo fiscalmente l’importo dello stesso al netto della quota di ammortamento che avrebbe dovuto essere dedotta nell’esercizio “n”).