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PEC obbligatoria per gli amministratori di società: chiarimenti del Ministero

Con nota n.43836 del 12 marzo 2025 il MIMIT ha frustrato le aspettative degli operatori e delle aziende sulle implicazioni dell’obbligo di domicilio PEC per gli amministratori delle società introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art.1 comma 860 L.207/2024).

La speranza degli operatori era che non venissero aggiunti ulteriori oneri burocratici e nuovi adempimenti alle imprese, soprattutto se si considera che, come ricordato dal Registro Imprese di Milano, il domicilio degli amministratori coincide con il domicilio delle società e se questo vale per il domicilio fisico, non si vede perché non debba valere anche per il domicilio digitale.

Dunque non si comprendeva perché costringere un enorme numero di soggetti ad aprire indirizzi PEC a raffica.

Tutto vano: il MIMIT ribadisce l’obbligo da parte degli amministratori di dotarsi di indirizzo PEC e per giunta nega l’interpretazione, sembrata ragionevolissima, del Registro Imprese di Milano. Risultato: tutte le società già iscritte al Registro Imprese non solo dovranno comunicare alla Camera di Commercio l’indirizzo PEC di tutti i loro amministratori, ma dovranno necessariamente riportare un indirizzo PEC differente e non potranno usare il proprio.

Non sicuramente un passo verso la semplificazione e l’alleggerimento degli adempimenti burocratici, tanto auspicato da politici ed addetti ai lavori, ma mai realmente attuato. Anzi: viene introdotto un nuovo obbligo di cui nessuno sentiva l’esigenza, con una nuova scadenza (30 giugno per le società già iscritte) e le solite sanzioni per chi non dovesse ottemperare.

Risposta a Interpello n.59/2025: la rinuncia ai crediti di socio persona fisica non costituisce mai sopravvenienza attiva tassabile per la società debitrice

Con la risposta ad istanza di interpello n.59/2025 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la rinuncia al credito da parte di un socio persona fisica nei confronti della società non costituisce mai sopravvenienza attiva tassabile per quest’ultima, in quanto il valore fiscale del credito è sempre coincidente con il suo valore nominale. Per contro, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che continua a valere il (discutibile) principio del “incasso giuridico”, di modo che se il credito del socio deriva da un dividendo deliberato, ma successivamente rinunciato, l’importo è comunque da assoggettare a ritenuta d’acconto del 26 per cento a titolo di imposta ex art.27 DPR 600/1973, in quanto considerato “incassato” nonostante la rinuncia.

Su questi particolari aspetti rinviamo ad articolo specifico nell’apposita sezione del sito.

Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 (cosiddetto “Mille proroghe 2025”).

Il provvedimento contiene molte disposizioni di carattere fiscale o di interesse per gli operatori professionali, tra le quali:

  • possibilità fino al 31 dicembre 2025 di tenere le assemblee societarie da remoto pur se lo statuto societario non lo prevede;
  • riammissione alla c.d. “rottamazione quater” per i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2024;
  • ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di emissione di fattura elettronica nei rapporti B2C per le prestazioni sanitarie;
  • proroga fino al 31 marzo 2025 per la stipula di polizze catastrofali da parte delle imprese;
  • proroga al 1° gennaio 2026 per il passaggio da regime di esclusione IVA al più complesso e problematico regime di esenzione per gli enti del terzo settore;
  • proroga dei termini a favore dell’Amministrazione Finanziaria per il rilascio dei modelli di dichiarazione, dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e trasmissione dei dati relativi agli ISA e di quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • previsione di una disciplina transitoria per la rendicontazione di sostenibilità da parte dei Revisori Legali.
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