La Corte di Cassazione (sentenza n.2464/2025) ha recentemente statuito, in tema di presunzioni nei confronti di società a ristretta base sociale, che nell’accertamento del maggior reddito nei confronti dei soci la prova contraria può vertere non soltanto sull’accantonamento o reinvestimento del maggior utile accertato nei confronti della società, come da orientamento “tradizionale” ed ormai consolidato, ma anche sulla circostanza che uno o più soci possano essere stati limitati nella gestione o addirittura esclusi dal controllo per opera degli altri soci.

Si tratta di una (assai) parziale concessione in tema di onere della prova a favore dei contribuenti, che non risolve di certo i numerosi problemi che dette presunzioni (che – è bene sottolinearlo – non sono presunzioni legali, ma una creazione esclusivamente giurisprudenziale) hanno creato in passato e continuano tuttora a creare nei rapporti tra cittadini e fisco, ma che fanno intravedere quantomeno una leggera apertura, uno spiraglio forse, dal quale in futuro si possa quantomeno sperare di scorgere un revirement.

Come noto, la presunzione si fonda sul fatto noto della ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci nella gestione. Ebbene, laddove tale vincolo di solidarietà non sussista, perché alcuni dei soci sono stati esclusi o estromessi dall’amministrazione o comunque risultano inibiti nelle fondamentali funzioni di controllo, è evidente che il meccanismo presuntivo si inceppa, non funziona più.

Ecco dunque che le possibilità (invero scarse) di difesa dei soci di fronte ad un accertamento di questa portata si possono ampliare, perché il quadro idilliaco immaginato dalla Cassazione sui rapporti che intercorrono tra tutti i soci nelle società familiari o a ristretta base non sempre si verifica e soprattutto non tutti i soci decidono d’amore e d’accordo di spartirsi serenamente in misura proporzionale alla partecipazione tutti i maggiori utili prodotti dalla società e nascosti al fisco.

Restano comunque sul piatto, come si diceva, i numerosi problemi che la presunzione fiscale determina nei confronti dei soci, ivi compreso il calcolo del maggior reddito sulla base non solo di ricavi non dichiarati, ma anche a seguito di costi effettivamente sostenuti e non deducibili per i verificatori del fisco. Problema che la Corte di Cassazione sembra non voler comprendere ed anche nel caso della sentenza n.2464/2025 riaffiora in tutta la sua magnitudo.

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